In risposta alla domanda avanzata da una collega, si condivide il parere in merito alla possibilità di richiedere il rimborso della tassa di iscrizione all’Albo al datore di lavoro pubblico.
Il tema del rimborso della quota di iscrizione all’albo professionale per i dipendenti pubblici continua a essere oggetto di un acceso contenzioso, malgrado il principio stabilito dalla Corte di Cassazione (sentenza n. 7776/2015) e confermato da diversi orientamenti successivi. La sentenza della Corte di Cassazione prevedeva che se l’iscrizione all’albo è un requisito indispensabile per lo svolgimento della prestazione lavorativa in regime di esclusività, l’onere economico deve ricadere sul datore di lavoro.
Tuttavia, una recente ordinanza della Corte di Cassazione, Sezione Lavoro (n. 20064/2025), fornisce un chiarimento, ribadendo che il diritto al rimborso non costituisce un automatismo, ma richiede la presenza di presupposti ben definiti, che non ricorrono in tutte le professioni esercitate alle dipendenze della Pubblica Amministrazione. La sentenza si riferisce proprio ad una domanda di un’assistente sociale dipendente del Ministero della Giustizia, la quale aveva richiesto il rimborso delle quote annuali di iscrizione al proprio albo professionale.
La Corte di Cassazione ha ribadito con questa ordinanza, un principio di grande rilievo: il rimborso delle quote di iscrizione all’albo professionale non spetta automaticamente al dipendente pubblico. Occorre verificare, caso per caso, se l’iscrizione costituisca un onere imposto specificamente dal rapporto di lavoro in regime di esclusività assoluta o se, al contrario, rappresenti un requisito generale per l’esercizio della professione. Nel caso specifico dell’ Assistente Sociale in questione, si è stabilito che l’onere economico resta a carico del professionista.
La pronuncia assume particolare rilevanza per tutte quelle categorie di professionisti quali gli Assistenti Sociali, che, pur operando stabilmente all’interno della Pubblica Amministrazione, sono soggette a regimi ordinari di iscrizione agli albi e a una disciplina che consente, almeno in via teorica, lo svolgimento di attività ulteriori.
Per tali figure, l’iscrizione all’albo rimane un costo personale, non trasferibile sull’amministrazione datrice di lavoro.
Pertanto, il rimborso da parte dell’Ente datore di lavoro non è un automatismo, ma viene valutato con discrezionalità da parte dello stesso.
Il Consiglio Regionale Assistenti Sociali del Veneto