In questa sezione sono raccolte le risposte alle domande più diffuse. La pagina ripropone inoltre le FAQ che trovate in sezioni specifiche.
Dal 1° gennaio 2012 le pubbliche amministrazioni non possono chiedere nè accettare certificati dai cittadini. Lo prevede la legge 183/2011, nella quale si stabilisce che i certificati rilasciati da pubbliche amministrazioni riguardanti stati e qualità di un privato (residenza, iscrizione in un Albo, situazione penale e tutti gli altri stati elencati nel D.p.r. 445/2000) sono validi e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Le pubbliche amministrazioni non possono quindi più richiedere nè accettare queste tipologie di certificati. Per conoscere stati o qualità di un privato le pubbliche amministrazioni potranno ottenere i dati direttamente dagli enti che li possiedono, oppure richiedere al cittadino interessato di dichiararli con autocertificazione. I certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni devono riportare la dicitura “il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”, pena nullità.
Il certificato di iscrizione può essere richiesto telefonicamente al n. 049/8757161 o inviando una e mail all’segreteria@assistentisociali.veneto.it. Pena la non validità del certificato è necessario inviare una marca da bollo da € 16,00 e specificare nella richiesta i Vostri dati (cognome, nome, indirizzo e data di nascita). Il certificato Vi verrà spedito per posta.
La domanda dev’ essere recapitata tramite Raccomandata r.r. alla sede dell’Ordine Regionale degli Assistenti Sociali del Veneto in Corso del Popolo 71 – 35131 Padova; eventualmente anticipata tramite mail all’indirizzo segreteria@assistentisociali.
Il trasferimento all’Albo da un altro Ordine Regionale è disposto a domanda dell’interessato con l’allegato modulo, in caso di trasferimento della sua residenza o domicilio in Veneto.
Per la cancellazione dall’Albo Professionale occorre presentare richiesta scritta indirizzata al Consiglio Regionale, indicandone eventualmente i motivi. La cancellazione dall’Albo Professionale decorre dalla data del 1° Consiglio utile dopo la presentazione dell’istanza presentata dall’interessato e inibisce l’esercizio della professione. La cancellazione non è automatica quando l’Assistente Sociale va in pensione, ma deve essere disposta con provvedimento del Consiglio regionale su indicazioni dell’Assistente Sociale interessato.
Si ricorda che la quota annuale è comunque dovuta integralmente, indipendentemente dalla data di cancellazione in corso d’anno.
Cogliamo l’occasione per ricordare che la procedura di cancellazione all’Albo viene attivata solo su richiesta specifica dell interessato e che il mancato pagamento del contributo annuale non può essere inteso come richiesta di cancellazione. La domanda può essere consegnata a mano o spedita con raccomandata a/r o posta elettronica certificata e deve pervenire entro e non oltre la data stabilita annualmente con delibera del Consiglio pena la corresponsione della quota d’iscrizione anche per l’anno seguente.
E’ importante che gli iscritti all’Albo, in caso di cambio di indirizzo ne diano tempestiva comunicazione scritta inviando per posta un certificato di residenza, in carta semplice, o una autocertificazione alla Segreteria dell’Ordine Regionale. Ugualmente si chiede di trasmettere per iscritto le variazioni del domicilio, recapiti telefonici o e-mail, per poter inoltrare velocemente le eventuali comunicazioni.
Non si accettano comunicazioni telefoniche relative ai cambi di residenza/domicilio.