In seguito alle numerose richieste pervenute riportiamo quanto comunicato dall’Ordine Nazionale in seguito alla richiesta di chiarimenti presentata dal “Coordinamento Ordini regionali – Area Nord” in merito al Decreto Legge 26 novembre 2021 n. 172:
In merito a quanto disposto dal nuovo decreto, è utile riprendere quanto già indicato ufficialmente dal Ministero della Salute con il parere del 3 agosto 2021. Risulta chiaro che non vi siano specifici obblighi per gli ordini territoriali e nazionale degli assistenti sociali in quanto né professione sanitaria, né operatori di interesse sanitario.
Per quanto concerne le nuove disposizioni si segnala quanto previsto dallo stesso decreto all’articolo 2 comma 1 lettere c) e d) e che presumibilmente coinvolgerà molti assistenti sociali.
In particolare, alla lettera c) viene esteso l’obbligo a: “personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa nelle strutture di cui all’articolo 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502*, ad esclusione di quello che svolge attività lavorativa con contratti esterni, fermo restando quanto previsto dagli articoli 4 e 4-bis”. In questa fattispecie, vista la forte differenziazione territoriale in merito all’organizzazione dei servizi, è del tutto evidente che saranno i datori di lavoro ed i responsabili della struttura a provvedere alle procedure di accertamento ed eventuale sospensione dal lavoro.
La successiva lettera d) indica “personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa alle dirette dipendenze del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria o del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, all’interno degli istituti penitenziari per adulti e minori”. Anche in questa fattispecie sarà il datore di lavoro, qualora il professionista eserciti la professione “all’interno degli istituti penitenziari” a provvedere come dettato dal decreto.
In ogni caso, dalla lettura della norma, non si evince alcun adempimento a carico delle strutture ordinistiche sia per la parte amministrativa che per quella disciplinare.
Vi terremo informati in merito ad eventuali aggiornamenti
* a) strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo o diurno per acuti; b) strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio; c) strutture sanitarie e sociosanitarie che erogano prestazioni in regime residenziale, a ciclo continuativo o diurno.