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29 nov

Sono partite le iscrizioni per il Percorso Formativo “Minorenni Immigrati Reti Educative” che si articolerà in n.8 moduli online dal...

Formazione Continua

Riferimenti ed indicazioni inerenti alla Formazione Continua dell'assistente sociale

Per registrarsi all’area riservata di www.cnoas.it, il sito ufficiale del Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Assistenti Sociali occorre essere iscritti all’Albo degli Assistenti Sociali.
Se sei iscritto accedi al seguente link

Ti ricordiamo che é indispensabile registrarsi per poter inserire i corsi di Formazione Continua frequentati, per ottenere crediti sulle attività riconosciute come formative, e per ricevere informazioni dal Consiglio Nazionale.

REGOLA GENERALE

Nel corso del triennio formativo l’iscritto deve conseguire 60 crediti formativi di cui almeno 15 deontologici. I crediti deontologici valgono anche come crediti formativi ma non viceversa. Ai fini del riconoscimento dei crediti, gli eventi dovranno essere frequentati in misura pari almeno all’80%.

PER I NUOVI ISCRITTI

Per i nuovi iscritti, pur decorrendo il vincolo dell’assolvimento dell’obbligo formativo dall’anno solare (dal primo gennaio) successivo all’iscrizione, potranno essere calcolati, come utili, eventuali crediti formativi maturati anche nell’anno di iscrizione. L’obbligo formativo da assolvere è proporzionale alla distribuzione triennale dei crediti per ciascun anno (esempio: 40 crediti di cui 10 deontologici per l’iscritto all’Albo nel primo anno del triennio, 20 crediti di cui 5 deontologici per l’iscritto all’Albo nel secondo anno del triennio).

INSERIMENTO AREA RISERVATA

E’ obbligo dell’iscritto entro il 31 marzo dell’anno seguente la conclusione del triennio inserire le attività formative accreditabili ex post, attraverso la compilazione del format nel database nella propria pagina personale in area riservata. I crediti maturati attraverso la partecipazione agli eventi accreditati ex ante, attraverso la rilevazione con tessera sanitaria, risulteranno registrati automaticamente sull’area riservata del singolo professionista assistente sociale a cura dei soggetti organizzatori; in caso di utilizzo del sistema di rilevazione cartaceo, il professionista assistente sociale provvederà autonomamente all’inserimento dei dati nella propria area riservata, attraverso l’ID relativo all’evento.
In nessun caso si possono trasferire crediti da un triennio all’altro.

Si ricorda che all’interno del gestionale della FC alla voce “menù” – “corsi Fad” sono disponibili corsi FAD gratuiti erogati e gestiti esclusivamente dal CNOAS; gli Assistenti Sociali potranno partecipare direttamente collegandosi dal database e potranno maturare crediti per l’assolvimento dell’obbligatorietà formativa; il caricamento del corso avverrà automaticamente nel gestionale dal CNOAS al termine del percorso formativo se la frequenza sarà stata di minimo 80% del monte ore.

RECUPERO DEI CREDITI MANCANTI

Il professionista assistente sociale che abbia raggiunto nel triennio i crediti complessivi dovutisecondo quanto previsto all’art. 3 comma 8 del presente Regolamento, ma risulti inadempiente per i crediti a contenuto deontologico, può recuperarli nel primo anno del triennio successivo a
quello in cui si è verificato il debito. I crediti formativi deontologici eventualmente recuperati devono risultare in aggiunta rispetto ai 15 dovuti.

In considerazione delle condizioni emergenziali createsi nel triennio 2020-2022, gli iscritti che abbiano conseguito almeno 40 crediti (per i neoiscritti, almeno 2/3 dei crediti dovuti) possono recuperare i 20 crediti mancanti entro il primo anno del triennio 2023-2025. I crediti eventualmente recuperati devono risultare in aggiunta rispetto a quelli dovuti.

La violazione dell’obbligo formativo costituisce illecito disciplinare.

Se un assistente sociale svolge una o piu` attivita` previste dal Regolamento, le Linee di Indirizzo, Coordinamento ed Attuazione elaborate dal CNOAS prevedono che, a posteriori, ne possa chiedere il riconoscimento formativo, con assegnazione di crediti da parte del CROAS.
Le attività per le quali è possibile chiedere un riconoscimento ex post, sono:

  • Attività di docenza universitaria delle materie di servizio sociale;
  • Partecipazione a commissioni di studio, gruppi di lavoro o commissioni consiliari istituiti dal Consiglio Nazionale e dai Consigli Regionali dell’Ordine o da organismi nazionali ed internazionali della categoria professionale (con l’introduzione del nuovo regolamento, tali attività sono accreditabili expost solo se svolte entro il 31/12/2022);
  • Svolgimento di attività di supervisione professionale, Supervisore e Tutor accademico di tirocinio;
  • Svolgimento di relazioni o lezioni condotte nell’ambito di corsi di perfezionamento e master, corsi di aggiornamento, seminari, convegni, giornate di studio, anche eseguiti con modalità telematiche;
  • Partecipazione alle commissioni per gli esami di Stato di Assistente sociale (con l’introduzione del nuovo regolamento, tali attività sono accreditabili ex post solo se svolte entro il 31/12/2022);
  • Redazione di pubblicazioni, articoli, saggi, monografie, testi collettanei, pubblicati esclusivamente su riviste specializzate a rilevanza nazionale/internazionale o edite dai Consigli regionali o dal Consiglio nazionale e da loro enti controllati.

Nell’accreditamento di attività riconoscibili ex post, l’assistente sociale deve farsi parte attiva nel richiedere, al suo CROAS di riferimento, il riconoscimento. Per richiedere l’accreditamento ex post bisogna accedere con le proprie credenziali nell’area riservata sul sito CNOAS e cliccare su inserisci attività. Il CROAS, con una valutazione conforme al Regolamento, individua la valenza formativa di quella specifica attività attribuendole, poi, dei crediti formativi. Affinché una attività possa essere valutata al meglio, la richiesta deve essere ben documentata (con attestati, calendari, orari, ecc) e ben descritta all’interno della sezione.

È possibile richiedere l’esonero, accedendo all’area riservata entro il 31/03 dell’anno successivo alla chiusura del triennio formativo al quale si riferisce l’impedimento, per i seguenti motivi:

  1. Maternità/paternità, adozione, affido (periodo di maternità facoltativa o congedo parentale);
  2. Esonero per malattia grave, infortunio, gravidanza con complicanze della gestazione o in presenza di malattie preesistenti che possono aggravare la gestazione;
  3. Assistenza al coniuge/partner o figli/parenti/affini entro il secondo grado affetti da grave malattia, riconosciuta in base alla legge 104/92, art 33, o da infortunio;
  4. Esonero per interruzione dell’attività professionale per un periodo non inferiore a sei mesi anche non consecutivi: disoccupati, inoccupati, altra occupazione;
  5. Esonero per interruzione dell’attività professionale per un periodo non inferiore a sei mesi permanenza all’estero;
  6. Professionisti pensionati che scelgono di rimanere iscritti all’Albo pur non esercitando alcuna attività professionale (anche formativa);
  7. Incarichi pubblici elettivi;
  8. Altri casi di documentato impedimento derivante da cause di forza maggiore (professionisti che esercitano la loro attività in zone colpite da catastrofi naturali o che siano stati colpiti direttamente dai suddetti eventi, altre situazioni)

Se intende chiedere un esonero clicca qui

Si raccomanda di allegare idonea documentazione per comprovare la situazione dichiarata

Normativa regolamenti e linee di indirizzo Piano formativo regionale offerta formativa anno 2024 Area riservata accesso all'area riservata del Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Assistenti Sociali

Eventi formativi

Calendario appuntamenti formativi, materiale e iscrizione

Agenda formazione

17 gen

Proseguono le assemblee territoriali per incontrare la comunità professionale nelle diverse provincie del Veneto a celebrazione del trentesimo anno dalla...

presso ala Conferenze Via Circonvallazione 1 Ospedale “G. Fracastoro”SAN BONIFACIO (VR)

Convenzioni

Guida alle convenzioni ed elenco aggiornato

Per gli Enti Pubblici

Al seguente link è possibile scaricare il testo della nuova Convenzione 2023-2025 editabile per l’inserimento dei dati dell’ente e sottoscrivibile in modalità elettronica. In altrernativa può essere stampata e sottoscritta manualmente. Successivamente il documento sottoscritto, corredato di documento di identità del sottoscrittore, potrà essere inviato al seguente indirizzo mail: formazione@assistentisociali.veneto.it
La Convenzione sarà attiva dalla data di apposizione dell’ultima firma e cesserà il 31 dicembre 2025, data di conclusione dell’attuale triennio formativo

Per gli Enti Privati

I soggetti con sede in Veneto, non iscritti come Agenzie autorizzate presso il CNOAS, per poter chiedere l’accreditamento degli eventi formativi rivolti agli Assistenti sociali devono stipulare la Convenzione con il CROAS Veneto.

Per chiedere di stipulare la convenzione è necessario compilare il modulo al seguente link.

La proposta di convenzione verrà esaminata in Consiglio e dopo l’approvazione la segreteria invierà una comunicazione per la sottoscrizione della Convenzione.

La Convenzione sarà attiva dalla data di apposizione dell’ultima firma e cesserà il 31 dicembre 2025, data di conclusione dell’attuale triennio formativo.

Successivamente alla stipula della Convenzione con il nostro Ordine Regionale o al riconoscimento da parte del CNOAS, l’Ente potrà procedere alla richiesta di accreditamento di eventi formativi a rilevanza regionale compilando il form on line al seguente link.

Per informazioni:

formazione@assistentisociali.veneto.it